Invia una segnalazione con la massima riservatezza

WHISTLEBLOWING POLICY

WHISTLEBLOWING POLICY

Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità

Definizione

Con l’espressione whistleblower si fa riferimento alla persona fisica, tra quelle indicate di seguito al paragrafo 2, che segnala violazioni o irregolarità commesse nel contesto lavorativo e lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’ente.

La segnalazione (cd. whistleblowing), in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il whistleblower contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l’amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.

Il whistleblowing è la procedura volta ad incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il whistleblower.

 

1. FONTE NORMATIVA DELL’ISTITUTO

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito anche “Decreto”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023, ha recepito nell’ordinamento italiano la direttiva UE 2019/1937 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione” (cd. disciplina whistleblowing).

 

2. SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE

Le Segnalazioni possono essere effettuate da:

•             i dipendenti della Napoli Servizi anche durante il periodo di prova;

•             i lavoratori autonomi, gli imprenditori individuali, i collaboratori con cui Napoli Servizi intrattiene rapporti di prestazione di servizi, di realizzazione di opere, di fornitura di beni;

•             i titolari di un rapporto di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione continuativa e coordinata, secondo le leggi pro tempore vigenti, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Napoli Servizi;

•             i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso entità giuridiche, che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di Napoli Servizi;

•             i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività a favore di Napoli Servizi;

•             i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti che prestano la propria attività presso Napoli Servizi;

•             i rappresentanti, persone fisiche, degli azionisti di Napoli Servizi;

•             gli amministratori, i sindaci, la società di revisione, di Napoli Servizi ovvero qualsivoglia persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza esercitate in via di mero fatto presso la Napoli Servizi;

 

3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni possono avere ad oggetto violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità di Napoli Servizi, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo della Società.

In dettaglio le violazioni sono comportamenti, atti od omissioni, che consistono in:

  1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  2. condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231, o inosservanza del Modello 231, del Codice Etico, delle policy, delle procedure adottate dalla Società;
  3. illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea, con violazione di disposizioni nazionali ed europee, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi); sono compresi anche gli atti o comportamenti che compromettono gli interessi tutelati dall’Unione europea in tali settori; 
  4. atti od omissioni che ledono o, comunque, compromettono gli interessi finanziari dell’Unione europea (art. 325 del TFUE, lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell’UE;
  5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno dell’Unione europea, connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (e pertanto, il ricorso a meccanismi elusivi);
  6. atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni dell’Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea.

Le segnalazioni, relative alle materie sopra indicate, possono riguardare anche fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse in Napoli Servizi, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

 

4. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire al soggetto competente per la gestione della segnalazione, cd. Gestore del canale (individuato nel Responsabile per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di Napoli Servizi S.p.A.) di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

E’ indispensabile, pertanto, che la segnalazione contenga quantomeno i seguenti elementi:

•             una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, con indicazione espressa che la segnalazione si riferisce alla Napoli Servizi;

•             l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;

•             se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto di segnalazione;

•             se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l’attività) che consentano di identificare la persona coinvolta;

•             ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

 

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, non verranno prese in considerazione nell’ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

 

5. MODALITA’ E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE

Il segnalante può ricorrere a:

  • segnalazione interna: comunicazione scritta o orale delle informazioni sulle violazioni mediante l’uso dei canali di cui al paragrafo 5.1;
  • segnalazione esterna: comunicazione scritta o orale delle informazioni sulle violazioni mediante l’uso del canale di cui al paragrafo 5.2;
  • divulgazione pubblica, con le modalità descritte al paragrafo 5.3.

Resta in ogni caso ferma la possibilità per il segnalante di denunciare all’autorità giudiziaria o contabile le violazioni.

 

5.1. SEGNALAZIONE INTERNA

I canali per effettuare la segnalazione interna sono i seguenti:

Comunicazione scritta

  • Mediante piattaforma dedicata crittografata “Whistleblowing” raggiungibile all’indirizzo:  https://napoliservizi.segnalazioni.net/

L’Ente mette a disposizione dei propri dipendenti e dei propri collaboratori un applicativo software accessibile ai dipendenti attraverso la intranet. L’applicativo software garantisce come da linee guida dell’ANAC, assoluta riservatezza e crittografia del segnalante e della segnalazione, conosciute esclusivamente dal soggetto ricevente.

Tale piattaforma è da considerarsi canale preferenziale ai fini della gestione delle segnalazioni, in quanto attraverso la piattaforma è possibile instaurare con il segnalante una comunicazione più immediata e diretta, sia in caso di richiesta di documentazione, sia per comunicare l’esito della segnalazione oggetto di esame. Inoltre, il segnalante ha la possibilità di avere contezza dello stato della segnalazione e di tutta la documentazione prodotta accedendo all’area riservata dedicata.

  • Mediante posta ordinaria da inviarsi al seguente indirizzo: Napoli Servizi S.p.A. Piazza Cavour 42 – 80137 Napoli.

Al fine di consentire la protocollazione riservata, la segnalazione inviata via posta ordinaria deve essere inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante (tra cui un indirizzo a cui far pervenire le comunicazioni) unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “Strettamente confidenziale. Riservata al Gestore del canale - Whistleblowing”.

Comunicazione orale

  • Mediante piattaforma dedicata crittografata “Whistleblowing” raggiungibile all’indirizzo:  https://napoliservizi.segnalazioni.net/  all’interno della quale è possibile scegliere la modalità di “Segnalazione Vocale”.

Per la segnalazione vocale, il sistema richiederà esclusivamente di indicare la tipologia di illecito, tra quelle previste e poi di avviare la registrazione (max 20 minuti). Il segnalante, prima di inviare la segnalazione, può riascoltare il messaggio audio ed eventualmente eliminarlo. Una volta confermato l’invio, la segnalazione viene gestita dal sistema come una normale segnalazione. Quando viene inviata una segnalazione vocale, il Responsabile riceve una segnalazione con un allegato audio distorto, in modo da evitare il riconoscimento della voce del segnalante.

  • Mediante incontro diretto:

Il Segnalante, avvalendosi dei canali di cui sopra, potrà richiedere un incontro diretto al Gestore del canale, per effettuare la segnalazione in forma orale, a condizione che indichi nella richiesta un recapito telefonico a cui poter essere contattato. L’incontro sarà fissato entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. La comunicazione della segnalazione in via orale è documentata a cura del Gestore del canale, mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell’incontro mediante la propria sottoscrizione.

 

5.2. SEGNALAZIONE ESTERNA

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna all’ANAC se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

•             il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell’articolo 6.1 della Procedura e la stessa non ha avuto seguito;

•             il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

•             il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

 

Inoltre la segnalazione è effettuata ad ANAC, ove riguardi l’RPCT.

 

5.3. DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il segnalante può effettuare una divulgazione pubblica, rendendo di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

•             il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e non è stato dato riscontro nei termini previsti;

•             il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

•             il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

 

6. ATTIVITA’ DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

Con specifico riferimento alla segnalazione interna, la gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza che, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, provvede ad effettuare ogni attività istruttoria ritenuta opportuna, inclusa l’audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

A tal fine, il Responsabile per la prevenzione della corruzione può anche avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture aziendali e, all’occorrenza, di consulenti esterni e organi di controllo esterni all’Ente.

All’esito dell’istruttoria, il Gestore del canale fornisce un riscontro finale alla segnalazione, dichiarandone l’infondatezza oppure la fondatezza, e dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata.

L’istruttoria deve aver termine entro 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

 

7. CONSERVAZIONE

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, di seguito indicati.

La conservazione delle segnalazioni esterne è a cura di ANAC.

 

8. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

 

A) Obblighi di riservatezza

Il Gestore del canale che riceve e tratta la segnalazione deve garantire in ogni fase del procedimento di segnalazione la riservatezza non solo della persona segnalante e, ove presente, del facilitatore (inteso come colui che assiste il segnalante nel processo di segnalazione), ma anche degli altri soggetti eventualmente coinvolti nella segnalazione (ad es. la persona segnalata nonché le persone menzionate nella segnalazione).

A tutela del segnalante, si fa presente che:

•             nell’ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 c.p.p. “Obbligo del segreto”;

•             nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;

•             nell'ambito del procedimento disciplinare, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

 

B) Divieto di discriminazione

Nei confronti di colui che effettua una segnalazione non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

 

La tutela di cui al presente punto si applica anche ai seguenti soggetti:

•             la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione (cd. facilitatore);

•             alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante che sono legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

•             ai colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

•             agli enti di proprietà del segnalante o per i quali il segnalante lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

 

C) Limitazione di responsabilità

Un’ulteriore forma di tutela riguarda l’esenzione di responsabilità per il segnalante in caso di:

  • rivelazioni di informazioni coperte dall’obbligo di segreto, escludendo perciò l’integrazione dei reati di “rivelazione e utilizzazione del segreto d’ufficio” (art. 326 c.p.), “rivelazione del segreto professionale” (art. 622 c.p.), “rivelazione dei segreti scientifici e industriali” (art. 623 c.p.) e “violazione del dovere di fedeltà e lealtà” (art. 2105 c.c.);
  • violazione della tutela del diritto d’autore;
  • violazione della protezione dei dati personali;
  • rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Al momento della rivelazione o diffusione il segnalante deve, comunque, avere fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione e non operare per ulteriori e diverse ragioni (ad esempio, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici);

 

9. SISTEMA SANZIONATORIO

La violazione delle previsioni contenute nel Decreto e descritte nei precedenti paragrafi potrà attivare il procedimento sanzionatorio; in particolare, sono passibili di sanzione:

(i)           il segnalante che abbia effettuato segnalazioni con dolo o colpa grave o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare la Società, il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione;

(ii)          il soggetto che abbia violato la riservatezza del segnalante;

(iii)         il soggetto che si sia reso responsabile di atti di “retaliation”;

(iv)         il soggetto che abbia ostacolato o tentato di ostacolare la segnalazione.

 

Le sanzioni applicabili sono previste nella relativa sezione del Modello Organizzativo 231 della Società.

 

 

Informativa resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 sul trattamento dei dati per la gestione delle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative

 

Con il presente documento la Napoli Servizi S.p.A. (di seguito “Napoli Servizi” o la “Società”) quale Titolare del trattamento intende fornire un’adeguata informativa in merito al trattamento di dati personali posto in essere nell’ambito del sistema aziendale di segnalazione e gestione delle violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell’Unione Europea, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società, implementato nel rispetto della normativa applicabile in materia di whistleblowing, in particolare del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 di recepimento della Direttiva UE 23 ottobre 2019, n. 1937 e delle prescrizioni di cui alle Linee Guida ed altri atti di indirizzo adottati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) in materia.

 

Le segnalazioni saranno gestite secondo le modalità descritte nella su riportata policy whistleblowing e in attuazione alla “PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI CONFORME ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 10 marzo 2023, n. 24 (WHISTLEBLOWING)” adottata da Napoli Servizi e resa disponibile nell’apposita sezione della Società Trasparente dedicata al whistleblowing, (di seguito la “Procedura Whistleblowing”), reperibile all’indirizzo https://napoliservizi.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/whistleblowing.html.

 

a) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del Responsabile per la protezione dei dati:

Titolare del trattamento dei dati personali è Napoli Servizi S.p.A., con sede in Piazza Cavour 42 – 80137

Napoli (NA), contattabile al numero telefonico: 081/19703197 e all’indirizzo pec: affarigeneralinapoliservizi@legalmail.it

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) nominato dalla Società è contattabile all’indirizzo e-mail rpd@napoliservizi.com .

 

b) Categorie di dati personali oggetto di trattamento e fonte dei dati:

Nell’ambito del procedimento di acquisizione e gestione delle segnalazioni, ai sensi del Decreto Legislativo n. 10 marzo 2023 n.24 recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (c.d. Decreto Whistleblowing), la Napoli Servizi tratterà dati personali del soggetto segnalante, del soggetto segnalato e di altre categorie di interessati, quali persone coinvolte e/o collegate al processo di segnalazione e/o ai fatti oggetto della segnalazione medesima.

Tali informazioni potranno includere dati personali comuni (es. dati anagrafici, di contatto, dati relativi all’attività lavorativa dell’interessato, altri dati contenuti nella segnalazione e/o documentazione allegata o raccolta nel corso del processo di gestione della segnalazione, etc.) e, nei limiti in cui sia strettamente necessario al perseguimento della finalità di trattamento sotto descritta, dati personali appartenenti a categorie particolari di cui all’art. 9 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento sulla protezione dei dati”) (es. dati relativi alla salute, all’appartenenza sindacale, dati idonei a rivelare origine razziale, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche dell’interessato, etc.) o dati relativi a condanne penali e reati di cui all’art. 10 del Regolamento sulla protezione dei dati.

 

I dati personali saranno raccolti direttamente presso l’interessato o presso terzi, attraverso la segnalazione effettuata - secondo le modalità previste nella su riportata policy whistleblowing e nella Procedura Whistleblowing - in forma scritta, tramite piattaforma informatica, ovvero in forma orale, ma documentata tramite verbale in sede di incontro diretto con il RPCT o registrazione vocale tramite piattaforma. I dati potranno altresì essere acquisiti nel corso del procedimento di gestione della segnalazione.

Il conferimento dei dati mediante segnalazione ha natura facoltativa, ma senza di essi la Società potrebbe non essere in grado di ricevere e gestire la segnalazione. Si chiede di fornire solo dati necessari a descrivere i fatti oggetto di segnalazione evitando ogni dato personale non necessario a tal fine. L’identità del segnalante verrà protetta sin dalla ricezione della segnalazione ed in ogni fase successiva.

 

c) Finalità e base giuridica del trattamento:

I dati personali formeranno oggetto di trattamento da parte di Napoli Servizi per la gestione delle segnalazioni e l’adozione dei provvedimenti conseguenti in adempimento agli obblighi di legge o regolamentari gravanti sulla Società in materia di whistleblowing, in particolare quelli previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, di recepimento della Direttiva UE 23 ottobre 2019, n. 1937.

La base giuridica del trattamento è rappresentata sia dalla necessità di adempiere agli obblighi imposti dalla normativa in materia di whistleblowing, ed in particolare dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (art. 6, par. 1, lett. c), art. 9 par. 2, lett. b) e g) nonché art. 10 del Regolamento sulla protezione dei dati), che dalla necessità di attivare eventuali azioni disciplinari e giudiziarie nell’ambito del legittimo interesse del Titolare di difendere i propri diritti e/o interessi in ogni sede competente e a contrastare comportamenti illeciti, fraudolenti o irregolari nell’ambito delle attività aziendali.

Nel caso in cui sia necessario rivelare a persone diverse dal RPCT l’identità della persona segnalante, o qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, Napoli Servizi procederà a richiedere al segnalante medesimo un espresso e specifico consenso, ai sensi dell’art. 12, co. 2 e ss. del D.Lgs. 24/2023 ed art. 6 co.1, lett. a) del Regolamento sulla protezione dei dati. Il consenso sarà facoltativo e potrà essere liberamente revocato in qualsiasi momento secondo le modalità che saranno indicate in sede di richiesta.

 

d) Modalità di trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avverrà con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza ed impedire, attraverso le necessarie misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, a soggetti non autorizzati di risalire all’identità del segnalante, in conformità alle previsioni di legge applicabili, alle prescrizioni, ove pertinenti, contenute nelle Linee guida di A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) ed alla Procedura Whistleblowing.

Tutti i dati raccolti e trattati mediante la piattaforma informatica, e relativo applicativo, per l’acquisizione e gestione delle segnalazioni verranno trasmessi e memorizzati sfruttando tecniche crittografiche. Nessuna informazione non crittografata verrà inviate sulla rete internet aperta. A seguito dell’utilizzo della piattaforma, non verranno registrati indirizzi IP, user agents e altri metadati identificativi del segnalante.

 

e) Destinatari dei dati personali

I dati personali non saranno diffusi. Nei limiti delle rispettive competenze e secondo quanto descritto nella Procedura Whistleblowing, con particolare riferimento ai limiti sulla conoscibilità dell’identità del segnalante e degli altri soggetti la cui identità e riservatezza devono essere tutelate ai sensi di legge, i dati personali potranno essere trattati in ambito aziendale dai seguenti soggetti, designati autorizzati al trattamento ex art. 29 del Regolamento sulla protezione dei dati e art.2-quaterdecies del D. Lgs. 196/2003: (i) Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT); (ii) Responsabile del procedimento disciplinare eventualmente aperto a carico del soggetto segnalato; (iii) addetti ai Sistemi Informativi; (iv) personale o organi societari il cui coinvolgimento sia necessario ai fini della gestione della segnalazione o dell’adozione dei conseguenti provvedimenti; (v) membri dell’Organismo di Vigilanza di Napoli Servizi. Inoltre, i dati potranno venire a conoscenza, sempre nel rispetto dei limiti sopra indicati (vi) di Fornitori di infrastruttura tecnologica, applicativi, servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informativi della Società (es. fornitore della piattaforma informatica e relativo applicativo adottati da Napoli Servizi per la gestione delle segnalazioni whistleblowing); (vii) di consulenti esterni in ambito legale, fiscale o specializzati nell’ambito della segnalazione ricevuta. Gli estremi dei soggetti nominati, ove

necessario, Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento sulla protezione dei dati saranno comunicati dietro richiesta da inviarsi ai dati di contatto riportati al seguente par. h).

Inoltre, la segnalazione e i dati personali potranno essere trasmessi, per i profili di rispettiva competenza secondo quanto previsto dalla legge, ad A.N.A.C., all’Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti ed altre eventuali autorità pubbliche coinvolte, che tratteranno i dati in qualità di Titolari autonomi.

 

f) Trasferimento extra UE dei dati personali

I dati personali non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea.

 

g) Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario alla gestione della segnalazione in tutte le sue fasi, all’adozione dei provvedimenti conseguenti ed all’adempimento degli obblighi di legge connessi, e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell’esito finale della segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all’art. 12 del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24. Dopodiché i medesimi dati verranno cancellati o resi anonimi.

 

h) Diritti dell’interessato

Mediante comunicazione da inviarsi tramite la piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni di Napoli Servizi l’interessato potrà esercitare, nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni di legge applicabili ed in particolare, dall’art. 2-undecies del D.Lgs. 196/2003, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento sulla protezione dei dati, tra cui, in sintesi, quelli di:

- ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano;

- ottenere l'accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni indicate all’art. 15 del Regolamento sulla protezione dei dati;

- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano senza ingiustificato ritardo o l'integrazione dei dati personali incompleti;

- ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano senza ingiustificato ritardo;

- ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano;

- essere informato delle eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate in relazione ai dati personali che La riguardano;

- opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento di dati personali che La riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere f) o f) compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.

- ricevere o trasmettere ad un altro titolare del trattamento in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano.

 

L’elenco completo dei diritti dell’interessato è disponibile su www.garanteprivacy.it.

Si informano gli interessati che, ai sensi del citato art. 2-undecies del D.Lgs. 196/2003, i sopra menzionati diritti non potranno essere esercitati con richiesta alla Società, o con reclamo di cui al par. i) che segue, quando dall’esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell’identità del segnalante. In tal caso, l’esercizio dei diritti sarà effettuabile conformemente alle disposizioni di legge o di Regolamento sulla protezione dei dati applicabili, anche tramite richiesta di accertamenti particolari all’Autorità Garante ai sensi dell’art. 160 del D.Lgs. 196/2003.

 

i) Reclamo all’Autorità Garante

Salvo quanto riportato al par. h) che precede, qualora l’interessato ritenga che il trattamento che lo riguardi violi le disposizioni di cui al Regolamento sulla protezione dei dati, può sempre proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in Italia (www.garanteprivacy.it), oppure all’Autorità Garante del Paese in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.